Sicurezza nei cantieri ai tempi del COVID-19

Roma, 12 maggio 2020

Come sappiamo, per effetto del DPCM del 26 aprile 2020, da lunedì 4 maggio sono riprese numerose attività produttive, tra cui i cantieri edili, fermi dal 22 marzo. Per ridurre al massimo i rischi, nel suddetto Decreto è presente, all’Allegato 7, uno specifico protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento del COVID-19 nei cantieri. Dopo 43 giorni di fermo, le imprese edili avevano logicamente fretta di riprendere i lavori, ma i dubbi sulle modalità di applicazione di questo protocollo erano tanti.

A seguito di un serrato confronto con 4 diverse imprese in altrettanti cantieri, ho stilato il presente vademecum con i miei consigli sulle misure da attuare per una ripresa in sicurezza dei lavori, sia da parte del Committente e del Coordinatore della Sicurezza, che da parte delle imprese esecutrici. Ho cercato di rispondere a tutti i dubbi e le perplessità che sono emerse in questi giorni, fornendo la mia interpretazione a riguardo. Questa guida operativa non vuole ovviamente sostituirsi alla normativa vigente, il cui rispetto resta un obbligo morale, oltre che legale, ma integrarla con prescrizioni operative dettate dal buon senso. In caso di dubbi o perplessità, non esitate a contattarmi.

Vi riporto in fine il link alla seconda edizione del VADEMECUM PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a seguito dell’emergenza COVID-19, redatto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma a firma dell’Ing. Massimo Cerri, Vicepresidente dell’Ordine, cui vanno i miei sinceri ringraziamenti per il grande lavoro svolto in ambito di sicurezza.

Introduzione al  Protocollo Cantieri

Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, di cui all’Allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta il 27 aprile 2020, si apre con alcune precisazioni estremamente importanti.

Per prima cosa, viene richiamato l’Articolo 7 del DPCM del 11 marzo 2020, in cui, a seguito dell’estensione dei provvedimenti restrittivi all’intero territorio nazionale, venivano fornite le prime raccomandazioni generali per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro:

  • attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
  • assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
  • sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
  • sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
  • sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Tutte le suddette raccomandazioni restano quindi valide, seppure alcune di esse siano di fatto incompatibili con la ripresa dell’attività di cantiere (si pensi ad esempio all’incentivo del lavoro agile). Per questo motivo, il legislatore ha emanato un protocollo specifico legato all’attività edilizia, contenente le misure generali indispensabili per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili.

Il Datore di Lavoro, previa consultazione del Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione e delle rappresentanze sindacali (RLS o RLST), predispone ed applica le misure specifiche per il singolo cantiere ed ha il compito di vigilare sulla loro osservanza. In particolare, si raccomanda di prediligere forme di lavoro individuale, distanziando il più possibile gli operai e modulando di conseguenza il numero di operai presenti in cantiere, i tempi di lavoro e le pause, nonché di prevedere forme di spostamento al di fuori del cantiere che garantiscano il distanziamento dei lavoratori, evitando, ove possibile, il ricorso al trasporto pubblico.

Venendo ai compiti del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, questo provvede invece ad integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresa la relativa stima dei costi. Fin qui tutto ovvio, ma poi arriva un passaggio estremamente delicato (e contestato):

I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

Con questa semplice frase si affida il compito di alta vigilanza nel cantiere, normalmente a carico del Datore di Lavoro, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e al Committente. Attenzione, perché questo paragrafo comporta responsabilità estremamente rilevanti da un punto di vista penale. Si sta discutendo sulla sua legittimità, in quanto risulta in contraddizione con il Testo Unico della sicurezza, il D.Lgs. 81/08, norma di rango superiore rispetto ad un DPCM, nonché a tutte le recenti sentenze del TAR, ma il mio consiglio è di non sottovalutarlo.

Informazione (Capitolo 1 Protocollo Cantieri)

Il titolo del primo capitolo può essere fuorviante, in quanto tratta sostanzialmente delle modalità di accesso al cantiere dei dipendenti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché della segnaletica da apporre all’interno del cantiere. In particolare, ci fornisce due prescrizioni molto specifiche:

  • Controllo della temperatura obbligatorio per chiunque acceda in cantiere, che non deve eccedere i 37,5°. Nota bene: la norma prescrive un obbligo esteso a tutti (compresi Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, ispettore della ASL, vigile urbano, ecc), non, come ho trovato scritto in quasi tutti i POS, la “possibilità” di un controllo oppure un “controllo a campione”. Questo è uno dei pochi punti chiari ed inequivocabili del provvedimento, quindi evitiamo di complicarlo inutilmente e limitiamoci al rispetto di quanto prescritto. Nel POS deve essere indicato il soggetto incaricato del controllo della temperatura (tendenzialmente il Preposto) e le modalità di conservazione dei dati nel rispetto della privacy. Il mio consiglio è di predisporre un registro in cui si omettano i dati personali dei soggetti controllati e si scriva semplicemente “operaio 1”, “operaio 2”, “visitatore 1”, ecc. con a fianco l’indicazione della temperatura.
  • L’obbligo di attuare immediatamente procedure specifiche, descritte nel capitolo 8, in caso di “soggetto sintomatico”, la cui definizione non si limita alla temperatura corporea superiore a 37,5°, ma anche alla presenza di tosse o di altri sintomi potenzialmente riconducibili al COVID-19, sia all’ingresso in cantiere che in un momento successivo del turno di lavoro. A tal riguardo è fondamentale che il soggetto ne dia subito comunicazione al Datore di Lavoro o al Preposto, quindi è bene identificare all’interno del POS la linea di comunicazione da attivare. Nel PSC si dovrà invece prescrivere l’integrazione della cassetta di pronto soccorso con un prodotto disinfettante e con almeno 2 maschere di protezione respiratoria certificate FFP2 secondo norma UNI-EN 149 senza valvola (vedremo il perché nel capitolo 5). Deve essere inoltre specificato, sia nel POS che nel PSC, quale locale sarà adibito a zona di quarantena per i soggetti sintomatici, nonché le successive procedure di sanificazione (descritte nel capitolo 3).

Il cantiere dovrà inoltre essere dotato di tutta la segnaletica necessaria, da riportare anche nel PSC e nel POS:

  • Area di accesso dei fornitori e relativi divieti (vedi capitolo 2)
  • Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani in prossimità dei bagni (vedi capitolo 4)
  • Prescrizioni sul distanziamento e sui dispositivi di protezione individuale (vedi capitolo 5)
  • Indicazione delle turnazioni all’ingresso di mensa, spogliatoi e altri locali comuni (vedi capitolo 6)
  • Indicazione dei locali adibiti ad area di quarantena, dotati di cassetta del pronto soccorso (vedi capitolo 8)
  • Prescrizioni e raccomandazioni generiche sul COVID-19

Trovo invece curioso l’ultimo punto del capitolo 1:

l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

Si stima che la maggior parte dei soggetti positivi sia asintomatica e non rientri nelle statistiche nazionali, proprio per questo motivo il COVID-19 rappresenta una malattia tanto subdola e pericolosa, quindi potenzialmente chiunque potrebbe aver avuto contatti con soggetti positivi senza saperlo. Per quanto riguarda i contatti con i positivi sintomatici accertati, il periodo di incubazione prima di manifestare i sintomi è di diversi giorni, durante i quali il lavoratore ha continuato ad entrare ed uscire liberamente dal cantiere: piuttosto che vietargli l’ingresso, sarebbe semmai più utile mettersi in contatto con le autorità sanitarie per effettuare dei test (tampone, sierologico, ecc) e capire se si debba procedere a mettere in quarantena l’intero cantiere. Per finire, tutto il mondo risulta attualmente zona a rischio, avendo l’OMS dichiarato lo stato di pandemia l’11 marzo 2020.

In qualità di Coordinatore della Sicurezza o di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, come dovrei mettere in atto le disposizioni di questo paragrafo dunque? Il mio consiglio è di limitarsi a citarlo come parte del protocollo cantieri, perché, anche se inutile, è pur sempre una norma, ma di integrarlo con con la comunicazione alle autorità sanitarie.

Modalità di accesso dei fornitori esterni (Capitolo 2 Protocollo Cantieri)

Per quanto riguarda i fornitori ed il personale esterno al cantiere, così come i visitatori, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza, il Committente e gli ispettori degli organi di vigilanza, vigono misure più restrittive per l’accesso in cantiere, oltre al controllo della temperatura e della presenza dei sintomi riconducibili al COVID-19.

Si dovrà richiedere agli autisti dei mezzi di rimanere a bordo dei propri veicoli, lasciando al personale del cantiere il compito di caricarli e scaricarli. Solo ove necessario, questi potranno scendere ed operare nelle immediate vicinanze del mezzo (ad esempio in caso di camion con gru, l’utilizzo di quest’ultima è riservato all’autista), ma non potranno accedere all’interno del cantiere e dovranno rispettare le distanze di sicurezza.

Per tutti i soggetti esterni dovranno inoltre essere predisposti servizi igienici dedicati, che non richiedano l’attraversamento del cantiere o l’accesso a locali chiusi dello stesso. Il consiglio è quello, ove possibile, di predisporre un WC chimico nelle immediate vicinanze dell’area di scarico. Molte imprese mi hanno sollevato questa obiezione: “io non ho fornitori esterni, posso fare a meno del secondo WC?“. La risposta è assolutamente no. Anche nell’eventualità, estremamente remota, che non sia presente alcun fornitore esterno, il WC deve essere a disposizione di tutti i potenziali visitatori, incluso il vigile urbano che sta compiendo l’ispezione.

Qualora venissero riaperti bar e ristoranti, nei cantieri molto piccoli in cui vi siano oggettive problematiche di spazio, è possibile stipulare una convenzione per l’uso dei servizi igienici da parte del personale esterno, purché gli stessi servizi igienici non siano utilizzati anche dai lavoratori del cantiere.

Se per il trasporto degli operai in cantiere si utilizza un furgone o un mezzo comune, all’interno dello stesso vanno garantite le distanze di sicurezza e vige l’obbligo di indossare gli stessi dispositivi di protezione previsti durante i lavori. Il mezzo diventa a tutti gli effetti un locale del cantiere, inclusi gli obblighi di pulizia e sanificazione, che vedremo al capitolo seguente.

Queste procedure devono essere chiaramente indicate all’interno di POS e PSC, riportando l’ubicazione dei servizi igienici interni ed esterni nel Layout. Discorso analogo per quanto riguarda la segnaletica.

Pulizia e sanificazione (Capitolo 3 Protocollo Cantieri)

Questo rappresenta un punto fondamentale della nuova attività di cantiere, con grandi ripercussioni anche sui costi della sicurezza da riportare nel PSC, come vedremo in seguito.

In particolare, il Datore di Lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni. La norma non specifica la cadenza della sanificazione, tuttavia la mia raccomandazione è quella di prevedere, sia all’interno del PSC che dei POS, le seguenti misure di base:

  • Pulizia e sanificazione giornaliera, alla fine del turno lavorativo, dei locali chiusi del cantiere (mensa, spogliatoio, dormitori, servizi igienici, ecc), delle cabine dei mezzi di cantiere (inclusi gli eventuali furgoni e auto di servizio), nonché di tutti gli strumenti e delle attrezzature di cantiere.
  • Sanificazione con carta e prodotto igienizzante delle superfici di contatto dei servizi igienici (tavoletta, scarico, rubinetto, interruttori, maniglie, ecc) dopo ciascun utilizzo.
  • Dotazione di ciascun lavoratore di strumenti e DPI personali, chiaramente distinguibili tra loro, ad esempio con del nastro colorato. Divieto di uso promiscuo degli stessi e sanificazione alla fine di ogni turno di lavoro.
  • Per strumenti e attrezzature per i quali non sia possibile impedire l’uso promiscuo (ad esempio sega circolare, tiro del ponteggio, ecc) prevedere la sanificazione prima di ciascun cambio di operatore.
  • Sanificazione completa di tutto il cantiere in caso di positività accertata di uno dei lavoratori a COVID-19. Da estendere a mio parere anche al caso di sospetta positività, secondo i criteri del capitolo 1, quantomeno al locale adibito a quarantena ed agli altri locali frequentati dal lavoratore.

Nel POS deve essere chiaramente indicato il nominativo dell’addetto alla sanificazione, che deve essere dotato di idonei dispositivi di protezione individuale (descritti nel capitolo 5) e formato sulle corrette procedure, nonché sull’utilizzo dell’attrezzatura. In cantiere deve quindi essere presente anche un nebulizzatore adatto allo scopo.

I prodotti utilizzati per la sanificazione devono rispondere ai requisiti riportati nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Precauzioni igieniche personali (Capitolo 4 Protocollo Cantieri)

Non ci sono particolari prescrizioni da includere nei POS e nel PSC riguardo al capitolo 4 del protocollo cantieri, che può essere riportato integralmente. Il Datore di Lavoro provvederà ad informare i lavoratori sulla corretta procedura per il lavaggio delle mani, predisporrà idonea segnaletica e doterà tutti gli ambienti di cantiere di prodotti disinfettanti.

Dispositivi di protezione individuale (Capitolo 5 Protocollo Cantieri)

Il capitolo 5 tratta il delicato argomento dei dispositivi di protezione individuale, reso particolarmente complesso non solo per la quantità di DPI, ma soprattutto per la difficile reperibilità di alcuni di essi.

Partiamo dall’argomento più noto: le mascherine di protezione delle vie respiratorie, obbligatorie durante tutto l’orario di lavoro per tutto il personale presente in cantiere, sia lavoratori interni che fornitori esterni o visitatori. Le tipologie più comuni sono:

  • Mascherine “ad uso civile”
  • Mascherine chirurgiche con marchiatura CE: capacità filtrante verso l’esterno 95%, in ingresso 20%
  • FFP1 secondo UNI-EN 149 senza valvola: capacità filtrante in uscita 72%, in ingresso 72%
  • FFP2 secondo UNI-EN 149 senza valvola: capacità filtrante in uscita 92%, in ingresso 92%
  • FFP3 secondo UNI-EN 149 senza valvola: capacità filtrante in uscita 98%, in ingresso 98%
  • FFP1 secondo UNI-EN 149 con valvola: capacità filtrante in uscita 20%, in ingresso 72%
  • FFP2 secondo UNI-EN 149 con valvola: capacità filtrante in uscita 20%, in ingresso 92%
  • FFP3 secondo UNI-EN 149 con valvola: capacità filtrante in uscita 20%, in ingresso 98%

Le mascherine “ad uso civile” sono quelle prive di qualsiasi certificazione e non sono classificabili come DPI, quindi non possono essere impiegate in cantiere. Sono da scartare anche le FFP1, sia con valvola che senza, che non dispongono di sufficiente capacità filtrante né in uscita né in ingresso dalla mascherina.

Le mascherine FFP2 ed FFP3 sono sicuramente le migliori, tuttavia al momento sono scarsamente reperibili in commercio, in particolare le seconde. Le FFP2 possono essere sostituite dalle N95 (certificate secondo normativa USA) o KN95 (certificate secondo normativa cinese), che sono equiparabili e dispongono di un potere filtrante leggermente superiore.

Le mascherine chirurgiche, provviste di marchiatura CE e rispondenti alle normative, non proteggono in ingresso, in quanto non sono conformate per essere perfettamente aderenti al volto. Di conseguenza, fino ad oggi, non sono state considerate un dispositivo di protezione individuale impiegabile in cantiere. Tuttavia, garantendo una buona protezione in uscita, se tutti i lavoratori ne indossano una viene automaticamente garantita la protezione collettiva del cantiere: per questo motivo, il capitolo 5 prevede la possibilità di equiparare le mascherine chirurgiche ai DPI e ne autorizza l’impiego in cantiere.

Attenzione: l’uso delle mascherine chirurgiche è possibile solo nelle lavorazioni che non prevedano l’impiego di altre mascherine. Ad esempio, se una lavorazione espone l’operaio al rischio di inalazione di polveri e, di conseguenza, richiede l’uso di una mascherina FFP1 o FFP2, durante tale lavorazione non potrà essere impiegata la mascherina chirurgica, anche la FFP1 è stata esclusa per il basso potere filtrante, dovrà quindi prevalere la prescrizione della FFP2, senza possibilità di eccezioni.

Si raccomanda di non impiegare in nessun caso mascherine FFP2, FPP3, N95 o NK95 provviste di valvola, in quanto, garantendo queste la protezione solo in ingresso, renderebbero inefficaci le eventuali mascherine chirurgiche presenti in cantiere, che non offrono protezione in entrata.

Ricapitolando, in cantiere possiamo quindi usare:

  • mascherine chirugiche: solo in lavorazioni che non prevedano altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie e solo se nessun operaio in cantiere adopera mascherine con valvola.
  • mascherine FFP2, FFP3, N95 o NK95 senza valvola: sempre.
  • mascherine FFP2, FFP3, N95 o NK95 con valvola (sconsigliate): solo se nessun lavoratore stia usando una mascherina chirurgica.

Visto quanto detto, risulta ora evidente come mai la dotazione della cassetta del pronto soccorso debba essere integrata con 2 mascherine almeno FFP2 senza valvole: essendo destinata al trattamento di soggetti sintomatici e potenzialmente affetti da COVID-19, è fondamentale che non possano diffondere il virus verso l’esterno.

Altro dispositivo di protezione individuale di cui è prescritto l’impiego durante l’intero turno di lavoro sono i guanti in lattice o similari. Attenzione: come nel caso delle mascherine chirurgiche, questi non possono sostituirsi ai DPI normalmente previsti per le altre lavorazioni. Se per una lavorazione sono quindi prescritti i guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche, questi andranno indossato sopra i guanti in lattice.

L’ultimo dispositivo di protezione individuale, da utilizzare solo nelle lavorazioni in cui non sia possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i lavoratori, sono gli occhiali di protezione, possibilmente un modello che preveda una buona aderenza al viso.

Discorso a parte per quanto riguarda l’addetto alla sanificazione, che, durante l’espletamento di tale mansione, dovrà necessariamente indossare:

  • maschera di protezione delle vie respiratorie certificate FFP2 o FFP3 secondo UNI-EN 149 (o N95 o NK95)
  • guanti lunghi di protezione contro agenti biologici certificato secondo UNI-EN 374
  • occhiali di protezione certificati secondo UNI-EN 166
  • tuta monouso con cappuccio classificata DPI III categoria CE 0624

Come detto, il suo nominativo deve essere specificato all’interno del POS, così come le procedure adottate per la sanificazione dei locali.

Le informazioni e le istruzioni sopra riportate devono essere ovviamente riportate all’interno dei POS e dei PSC, così come il calcolo dei costi della sicurezza legati alle nuove prescrizioni sui DPI e alle procedure operative.

Gestione spazi comuni (Capitolo 6 Protocollo Cantieri)

Il capitolo 6 prescrive il contingentamento degli spazi comuni, come locali mensa e spogliatoio, introducendo una turnazione al fine di evitare assembramenti di persone. I locali devono essere ben ventilati e deve essere sempre garantita al loro interno la distanza interpersonale di sicurezza di 1m. In linea di massima, può essere ritenuta una valida stima dell’affollamento massimo di ciascun locale quella di 1 operaio ogni 4mq.

E’ raccomandato di non utilizzare gli spogliatoi se non strettamente necessario, indossando gli indumenti da lavoro prima di accedere in cantiere. Per l’utilizzo dei locali mensa, si raccomanda di non far accedere più di un lavoratore per volta. Tutte queste misure organizzative devono essere menzionate all’interno del PSC e dettagliatamente approfondite nei POS.

Mentre nel capitolo 3 la norma prevedeva una “pulizia giornaliera e sanificazione periodica”, senza specificare la cadenza della sanificazione, nel capitolo 6 in parte si contraddice, prescrivendo la “sanificazione almeno giornaliera” di mensa e spogliatoi. Per questo motivo, nel suddetto capitolo 3, ho indicato nelle prescrizioni “pulizia e sanificazione giornaliera” di tutti gli ambienti di lavoro; ritengo sia una misura di buon senso che rispetti tutte le prescrizioni del protocollo cantieri.

Personalmente ho introdotto nei miei PSC il divieto assoluto di utilizzare apprestamenti che non siano riservati in forma esclusiva ai lavoratori del cantiere, in caso contrario è obbligatorio provvedere alla loro sanificazione prima e dopo ciascun impiego. Basti pensare all’ascensore di un palazzo utilizzato anche da utenti esterni al cantiere, o ai distributori di bevande ed alimenti negli edifici con accesso al pubblico: garantire la loro sanificazione sia ai lavoratori del cantiere che agli esterni sarebbe un computo di proporzioni irragionevoli.

Organizzazione del cantiere (Capitolo 7 Protocollo Cantieri)

Seppur trattato, secondo la mia opinione, in modo molto sbrigativo dal legislatore, il capitolo 7 riguarda da vicino la gestione delle interferenze ed è quindi di grande importanza per un Coordinatore della Sicurezza: si richiede di effettuare una rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni (da riportare nel PSC) e delle turnazioni, in modo tale da minimizzare i contatti e gli assembramenti.

Se abbiamo più imprese a lavoro in cantiere nello stesso momento e non è possibile rimodulare il cronoprogramma con uno sfalsamento temporale delle rispettive attività, la raccomandazione è quella di prestare molta cura al loro distanziamento, in modo tale che ciascun Preposto e ciascun Datore di Lavoro possa vigilare sul rispetto delle prescrizioni dei suoi operai, secondo le procedure da lui individuate. Diventa in questi casi di vitale importanza la verifica da parte del Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione delle procedure previste in ciascun POS, al fine da individuare in anticipo possibili incompatibilità e richiederne una revisione.

Per chiarire meglio questo concetto, di vitale importanza per il ruolo di un Coordinatore della Sicurezza, mi rifaccio ad un esempio pratico:

  • l’impresa A ha prescritto nel suo POS l’impiego di mascherine chirurgiche, se la lavorazione specifica lo consente (per maggiori chiarimenti si rimanda a quanto detto nel capitolo 5).
  • l’impresa B ha prescritto nel suo POS l’impiego di mascherine FFP2 o FFP3, senza specificare se munite o meno di valvola.

In un caso simile si conforma una grave situazione di rischio, in quanto i lavoratori dell’impresa B sono protetti in ingresso dal virus ma non in uscita, mentre quelli dell’impresa A sono protetti in uscita ma non in ingresso, di conseguenza un soggetto positivo asintomatico dell’impresa B potrebbe contagiare i lavoratori dell’impresa A.

Il Coordinatore della Sicurezza deve necessariamente intervenire con una delle seguenti prescrizioni, in forma scritta (PEC o verbale di coordinamento controfirmato dalle imprese, evitate qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritta o verbale):

  1. Si prescrive all’impresa B di utilizzare solo mascherine FFP2 o FFP3 con valvola.
  2. Si prescrive all’impresa A di utilizzare solo mascherine FFP2 o FFP3, eliminando le mascherine chirurgiche.
  3. Si prescrive alle imprese A e B di organizzare una turnazione al fine di non essere mai presenti contemporaneamente in cantiere.
  4. In un cantiere di grande estensione, si vieta alle imprese A e B di eseguire lavorazioni nella stessa area. Attenzione: non è sufficiente mantenere 1m di distanza, ma occorre che i lavoratori delle due imprese siano fisicamente dislocati in zone distinte e lontane tra di loro (ad esempio, nella realizzazione di una palazzina si prescriva che l’impresa A e B debbano sempre trovarsi ad almeno 2 piani di distanza ed utilizzare accessi differenti).

Generalmente la prescrizione 1 è la più semplice da mettere in pratica, ma potrebbe non essere sempre applicabile: ad esempio l’impresa B potrebbe avere una scorta di mascherine con valvola acquistate prima dell’emergenza, quando tale versione risultava preferibile rispetto a quella senza valvola, e potrebbe rifiutarsi di acquistare un nuovo stock di mascherine ai prezzi di mercato attuali. Occorrerà molto buon senso da parte del Coordinatore della Sicurezza e dei datori di lavoro delle imprese per identificare la soluzione più idonea, che non arrechi eccessivo danno alle imprese.

Qualora non si trovasse un accordo, tale situazione rientrerebbe nella fattispecie del “rischio grave ed imminente” di cui all’articolo 92 comma f) del D.Lgs. 81/08, per tanto il Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione ha l’obbligo di sospendere immediatamente le lavorazioni interferenti, dandone comunicazione al Committente o al Responsabile dei Lavori, e di rimodulare il cronoprogramma di conseguenza. In tale evenienza è auspicabile una stretta collaborazione del CSE con il Direttore dei Lavori, per individuare quali lavorazioni possano essere differite senza causare un ingiustificato danno al cantiere.

A tal proposito è bene ricordare che il Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione può sospendere solo le singole lavorazioni, non può in nessun caso sospendere i lavori nella loro interezza. Al limite, secondo l’articolo 92 comma e) del D.Lgs. 81/08, quando non si configura il “rischio grave ed imminente”, può segnalare al Committente o al Responsabile dei Lavori le inosservanze delle imprese e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE è tenuto a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Come abbiamo visto, uno dei capitoli più brevi e, apparentemente, meno importanti del protocollo cantieri si rivela in realtà vitale per i Coordinatori della Sicurezza, comportando la configurazione di reato penale a carico del CSE in caso di inosservanza.

In riferimento a quanto previsto nelle premesse del protocollo cantieri, è bene prevedere nel PSC anche misure per limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere. Ad esempio, consiglio di vietare la consumazione dei pasti fuori dal cantiere, così come la stipula di accordi per l’utilizzo di servizi igienici esterni.

Gestione di una persona sintomatica (Capitolo 8 Protocollo Cantieri)

Il capitolo 8 è strettamente collegato al capitolo 1, in quanto riporta le procedure di gestione di un potenziale sintomatico in cantiere. A mio parere, i due capitoli sarebbero dovuti essere consecutivi, se non addirittura fusi in un capitolo unico.

Tralasciando le questioni meramente formali, in caso di sintomatologia riconducibile al COVID-19, il lavoratore deve immediatamente segnalarlo al Datore di Lavoro o al direttore di cantiere (il Preposto), che procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione, nonché segnala alle autorità competenti (medico curante o numero verde regionale dedicato all’emergenza COVID-19). Successivamente, ci si dovrà attenere alle indicazioni delle autorità sanitarie per predisporre le idonee misure di quarantena e di diagnosi.

Da tale disposizione è evidente come nel PSC debba essere inclusa una specifica procedura in caso di sintomatologia: è bene indicare quantomeno quale sia il locale da adibire ad area di quarantena, nel quale deve essere conservata una cassetta del pronto soccorso, che si sia provveduto ad integrare di prodotti igienizzanti e di almeno 2 mascherine di protezione delle vie respiratorie classificate FFP2 secondo normativa UNI-EN 149 senza valvola (si rimanda a quanto detto nel capitolo 5). Tale procedura è bene che sia recepita e riportata all’interno di tutti i POS delle imprese presenti in cantiere, a garanzia che il Datore di Lavoro e il direttore di cantiere abbiano ben chiaro come procedere al primo presentarsi dei sintomi.

Fino al risultato del tampone, il Datore di Lavoro ha facoltà di chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere. A mio parere, vista l’enorme responsabilità demandata al Datore di Lavoro e al Coordinatore della Sicurezza, è bene eliminare tale discrezionalità e prevedere sia nel PSC che nei POS l’estensione dei provvedimenti di quarantena a tutti i lavoratori che abbiano avuto contatti con il soggetto sintomatico nei 14 giorni precedenti, ivi inclusi tutti i lavoratori delle altre imprese, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza, dei fornitori esterni e dei visitatori che abbiano fatto accesso in cantiere negli ultimi 14 giorni.

In caso di riscontrata positività al COVID-19, è affidato l’obbligo al Datore di Lavoro di collaborare con le autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” del soggetto, incluse tutte le figure sopra citate.

Sorveglianza sanitaria (Capitolo 9 Protocollo Cantieri)

Nel presente capitolo viene chiarito che la sorveglianza sanitaria deve proseguire anche durante il periodo di emergenza, prevedendo visite preventive e visite da rientro da malattia. Non è quindi concessa alcuna proroga in caso di scadenza del periodo di validità della visita medica annuale, contrariamente a quanto previsto con i corsi di formazione.

Viene inoltre stabilito che il medico competente collabora con Datore di Lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con il direttore di cantiere e con il Coordinatore della Sicurezza per la fase di Esecuzione. Tale punto resta a mio modo di vedere abbastanza enigmatico, in quanto non si chiarisce in che modo debba avvenire tale collaborazione e con quali conseguenze per il cantiere.

Un aspetto importante riguarda invece la segnalazione da parte del medico competente al Datore di Lavoro di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. Sarebbe bene che il Datore di Lavoro emettesse quantomeno un’autocertificazione, da tenere in cantiere, riguardo alla presenza o meno di tali fattispecie e gli eventuali provvedimenti adottati.

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione (Capitolo 10 Protocollo Cantieri)

L’ultimo capitolo del protocollo cantieri prevede la costituzione di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo cantiere, con la partecipazioni delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Non sono richieste particolari prescrizioni a riguardo nel PSC, ma sarebbe bene che i soggetti membri di tale Comitato fossero riportati all’interno di ciascun POS. Nei casi in cui non sia possibile istituire il Comitato di cantiere, si farà riferimento ad un Comitato Territoriale.

Nel capitolo si specifica, a scanso di equivoci, che l’attività del Comitato di cantiere o del Comitato Territoriale non si sostituisce alle funzioni ispettive degli attuali organi di vigilanza, nonché della Polizia Locale. Si tratta semplicemente di un ulteriore mezzo di controllo interno all’impresa.

Tipizzazione delle cause di sospensione del cantiere (Appendice Protocollo Cantieri)

Al termine del protocollo cantieri viene riportato un elenco, puramente indicativo e non esaustivo, dei casi in cui l’impresa può disporre la sospensione della sua attività di cantiere senza incorrere in penali o decadenze dei termini connesse a ritardi o omessi adempimenti. A tal proposito, riporto l’elenco di tipizzazioni indicate dal protocollo cantieri:

  1. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
  2. l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
  3. caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
  4. laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni;
  5. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

Quello che appare evidente dalla norma è quindi la volontà di incoraggiare la sospensione dei lavori, con conseguente proroga dei termini, in tutti i casi in cui non fosse possibile eseguirli garantendo elevati standard di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19.

La committenza, comprese le figure del Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, devono aver bene a mente questo concetto prima di obbligare un’impresa a riprendere i lavori anche qualora manifesti difficoltà nell’applicare correttamente il protocollo cantieri, in quanto potrebbero incorrere in gravi conseguenze con rilevanza penale.

Costi e oneri della sicurezza

Vorrei dedicare una parte di questo articolo ad un aspetto che sta mettendo fortemente in crisi numerosi Coordinatori della Sicurezza: la definizione dei costi della sicurezza.

L’articolo 100 comma 1 del D.Lgs. 81/08 prevede, tra i requisiti del PSC, la stima dei costi della sicurezza, meglio descritti nell’articolo 4 dell’allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili). Chiariamo innanzi tutto la differenza tra costi e oneri della sicurezza:

  • Costi della sicurezza: si tratta di un importo vincolato contrattualmente dal committente e non soggetto a ribasso in cui devono essere incluse esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza del cantiere. Devono essere valutate secondo computo metrico estimativo e non possono essere stimate in percentuale sull’importo lavori.
  • Oneri della sicurezza: sono le spese afferenti all’esercizio dell’attività da parte dell’impresa, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC, riconducibili alle spese generali dell’impresa.

Cercando di semplificare al massimo i concetti, tutti i costi derivati dalle nuove prescrizioni del protocollo cantieri, che devono essere riportate nei PSC e nei POS, sono dei costi della sicurezza: dispositivi di protezione individuale e collettiva, procedure di sanificazione, segnaletica, eventuali modifiche al layout di cantiere. Tali spese devono essere inserite nel computo dei costi della sicurezza del PSC, sommandole a quelle già previste in caso di cantieri iniziati prima dell’emergenza. Anche l’eventuale affitto degli apprestamenti rimasti fermi durante il periodo di sospensione (ad esempio baraccamenti, bagni chimici, ponteggi, recinzioni, ecc) può rientrare nei costi della sicurezza, in quanto la sospensione del cantiere è stata la diretta applicazione di una norma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al momento non è chiaro chi debba farsi carico di questi maggiori costi della sicurezza nei cantieri iniziati prima dell’emergenza. Nel caso di appalti pubblici, il codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, recita:

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:[…]

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ne consegue che il Responsabile Unico del Procedimento ha facoltà di accordare una variante al contratto e di riconoscere i maggiori costi della sicurezza all’impresa esecutrice. Tuttavia questa rappresenta una possibilità, non un obbligo.

Negli appalti privati vige invece il caos, in quanto non esiste una norma di riferimento, se non il Codice Civile:

Art. 1664. (Onerosità o difficoltà dell’esecuzione).

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può esser accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

Tuttavia difficilmente i maggiori costi della sicurezza supereranno il 10% previsto dal Codice Civile, quindi le possibilità di ricorso dell’impresa esecutrice a tale articolo risultano estremamente limitate.

Le maggiori spese di esecuzione, legate, ad esempio, ad una minore efficienza degli operai per effetto delle nuove procedure, rientrano negli oneri della sicurezza e sono certamente a carico dell’impresa esecutrice.

Quello che i Coordinatori della Sicurezza sono tenuti a fare è redigere un computo accurato dei costi della sicurezza legati al COVID-19, cercando di adoperare una sana dose di buon senso. La maggior parte delle voci non saranno infatti reperibili nei normali prezzari della sicurezza e dovranno essere stimate sulla base di indagini di mercato. Se per una mascherina chirurgica il prezzo è attualmente calmierato a 0,50€, già stabilire il valore di mercato attuale di una mascherina FFP2 senza filtro risulta tutt’altro che facile, né tanto meno è possibile utilizzare i prezzi precedenti all’emergenza (1,30€ per una FFP2 senza valvola).

Se stabilire il prezzo di un singolo DPI può risultare complicato, definire il prezzo di una procedura, come ad esempio la sanificazione dei locali a fine turno di lavoro, rischia di essere ancor più arduo. Vi riporto di seguito alcune stime che ho realizzato per i miei computi a titolo di esempio, ovviamente dovranno poi essere adattate con i prezzi di mercato correnti, che possono variare di settimana in settimana o da regione a regione.

Pulizia ed igienizzazione giornaliera dei locali comuni e dei servizi igienici , stimata con 10 minuti di un operatore ogni locale, 0,5 rotoli di carta usa e getta ogni locale, 0,1 lt di detergente igienizzante ogni locale, 1 paio di guanti UNI-EN 374, 1 tuta monouso. Costo giornaliero per i 4 locali del cantiere: spogliatoi, mensa, servizi per interni, servizi per esterni:

  • Costo orario manodopera (voce S01.07.001.a da prezzario): 28,22 €/ora * 10/60*4 ore = 18,81€
  • Rotolo di carta (I.M.): 3,00 €/cad * 0,5 *4 = 6,00€
  • Detergente igienizzante (I.M.): 8,00 €/lt * 0,1 *4 lt = 3,20€
  • Guanti UNI-EN 374 (I.M.): 2,75 €/paio * 1 = 2,75€
  • Maschera FFP2 senza filtro (I.M.): 5,80 €/cad * 1 = 5,80€
  • Tuta monouso con cappuccio (I.M.): 8,50 €/cad * 1 = 8,50€
  • Spese generali (I.M.): 15% delle voci precedenti = 6,76€
  • Utile d’impresa (I.M.): 0% delle voci precedenti = 0,00€
  • Costo totale giornaliero: 51,82€

Pulizia ed igienizzazione dopo ciascun cambio operatore di tutte le parti di contatto nelle cabine di veicoli e mezzi del cantiere, stimata con 10 minuti di un operatore, 0,3 rotoli di carta usa e getta, 0,1 lt detergente igienizzante, 1 paio di guanti UNI-EN 374, 1 tuta monouso. Costo di ciascuna igienizzazione:

  • Costo orario manodopera (voce S01.07.001.a da prezzario): 28,22 €/ora * 10/60 ore = 4,70€
  • Rotolo di carta (I.M.): 3,00 €/cad * 0,3 = 0,90€
  • Detergente igienizzante (I.M.): 8,00 €/lt * 0,1 lt = 0,80€
  • Guanti UNI-EN 374 (I.M.): 2,75 €/paio * 1 = 2,75€
  • Maschera FFP2 senza filtro (I.M.): 5,80 €/cad * 1 = 5,80€
  • Tuta monouso con cappuccio (I.M.): 8,50 €/cad * 1 = 8,50€
  • Spese generali (I.M.): 15% delle voci precedenti = 3,52€
  • Utile d’impresa (I.M.): 0% delle voci precedenti = 0,00€
  • Costo totale giornaliero (per ciascun mezzo di cantiere): 26,97€

Pulizia ed igienizzazione dopo ciascun cambio operatore e alla fine di ciascun turno degli attrezzi e dei dispositivi di protezione individuale non monouso, stimata con 2 minuti di un operatore, 0,1 rotoli di carta usa e getta, 0,05 lt detergente igienizzante. Costo di ciascuna igienizzazione:

  • Costo orario manodopera (voce S01.07.001.a da prezzario): 28,22 €/ora * 2/60 ore = 0,94€
  • Rotolo di carta (I.M.): 3,00 €/cad * 0,1 = 0,30€
  • Detergente igienizzante (I.M.): 8,00 €/lt * 0,05 lt = 0,40€
  • Spese generali (I.M.): 15% delle voci precedenti = 0,25€
  • Utile d’impresa (I.M.): 0% delle voci precedenti = 0,00€
  • Costo totale cadauna (stimate 5 ad operaio al giorno): 1,89€

Pulizia ed igienizzazione dopo ciascun utilizzo di tutte le superfici di contatto dei servizi igienici per il personale interno al cantiere, stimata con 2 minuti di un operatore, 0,1 rotoli di carta usa e getta, 0,1 lt detergente igienizzante. Costo di ciascuna igienizzazione:

  • Costo orario manodopera (voce S01.07.001.a da prezzario): 28,22 €/ora * 2/60 ore = 0,94€
  • Rotolo di carta (I.M.): 3,00 €/cad * 0,1 = 0,30€
  • Detergente igienizzante (I.M.): 8,00 €/lt * 0,1 lt = 0,80€
  • Spese generali (I.M.): 15% delle voci precedenti = 0,31€
  • Utile d’impresa (I.M.): 0% delle voci precedenti = 0,00€
  • Costo totale cadauna (stimate 3 ad operaio al giorno): 2,35€

Per gli utili di impresa, trattandosi di prezzi non soggetti a ribasso d’asta, ho sempre considerato lo 0%. Se lo ritenete opportuno, potete impostare quel valore sul canonico 10%. Ovviamente le stime sui tempi e sui consumi per l’igenizzazione dei locali e dei mezzi dipendono dalla dimensione e dalla complessità di quello che si intende igienizzare.

A questi nuovi prezzi più complessi, si aggiungono quelli più semplici riguardanti la dotazione di 2 mascherine FFP2 e di 1 lt di detergente per la cassetta del pronto soccorso, la dotazione di detergente nei bagni, l’acquisto del nebulizzatore e del radio termometro, l’installazione e l’affitto dei WC chimici e degli eventuali baraccamenti aggiuntivi, le modifiche al layout di cantiere, le mascherine chirurgiche, gli occhiali, i guanti in lattice, ecc. Ho ipotizzato una durata di tali prescrizioni pari a 3 mesi (fino a fine luglio), eventualmente da aggiornare sulla base dell’uscita delle nuove normative.

Per un cantiere pubblico iniziato prima dell’emergenza con una presenza media di 5 operai (massimo 7) ed un costo della sicurezza a base di gara stimato in circa 179.000€ (importo totale dell’appalto di circa 600.000€) i costi aggiuntivi legati all’emergenza COVID-19 sono risultati essere circa 28.000€, pari ad un incremento del 15,6% dei costi della sicurezza e del 4,7% dell’importo totale.

In cantiere privato iniziato dopo l’entrata in vigore del protocollo cantieri con una presenza media di 3 operai (massimo 5), di durata stimata pari a 3 mesi, con importo dei lavori di circa 40.000€, senza apprestamenti esterni (baraccamenti, ponteggi, ecc), i costi della sicurezza sono lievitati da circa 800€ a 9.000€ per effetto delle misure di pulizia e sanificazione e per i nuovi DPI previsti. Chiunque intenda avviare ora un’attività edilizia dovrà prestare particolarmente attenzione alla corretta stima dei nuovi costi della sicurezza, specialmente nei piccoli lavori, perché potrebbero incidere in maniera significativa sull’importo.

L’aggiornamento di PSC e POS è obbligatorio?

Questa domanda non è affatto banale come potrebbe sembrare. Secondo molte interpretazioni, infatti, non sarebbe necessario da parte del Coordinatore della Sicurezza e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aggiornare i rispettivi piani di sicurezza, in quanto il rischio del contagio da COVID-19 non è un rischio specifico del cantiere, ma si tratta piuttosto di un rischio esterno a livello mondiale, per il cui contenimento si deve fare riferimento alla normativa nazionale, oltre che alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tale linea di pensiero sostanzialmente è corretta, in quanto il rischio di contagio da COVID-19 è effettivamente un rischio di portata globale, per il cui contenimento sono state emanate specifiche normative, non sta quindi ai redattori dei piani di sicurezza individuare le misure di contenimento della malattia, anche perché non possono certo avere le competenze di virologia o epidemiologia necessarie a farlo.

Tuttavia le normative e le linee guida emanate dai governi e dall’OMS rivestono carattere puramente generale e non possono essere prese in modo acritico ed applicate alla lettera in ogni ambiente di lavoro, specialmente nei cantieri edili, ciascuno con le sue peculiarità e problematiche specifiche. Ecco che quindi risulta indispensabile aggiornare i PSC e i POS, non tanto con le norme e le prescrizioni anti contagio, che è bene comunque riportare, quanto piuttosto con le modalità operative in cui queste possono trovare applicazione all’interno dello specifico cantiere. Discorso analogo vale con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per chi lavora all’interno dell’azienda.

Inoltre i costi della sicurezza, che devono essere quantificati all’interno del PSC, subiranno inevitabili modifiche, così come le prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale e della segnaletica, anche queste da riportare nei PSC e nei POS. Ne consegue che l’aggiornamento della documentazione di cantiere in materia di sicurezza sia di fatto necessario. A scanso di equivoci, tale concetto è stato anche ribadito nell’introduzione del protocollo cantieri.

Personalmente, la strategia che ho impiegato nell’aggiornamento dei PSC è stata quella di riportare integralmente, con un brutale copia-incolla, le disposizioni di cui al suddetto protocollo cantieri, ma per ciascuna di esse ho provveduto a stilare le prescrizioni specifiche per ciascun cantiere, di cui abbiamo approfonditamente discusso. Ho poi richiesto la stessa procedura ai RSPP per l’aggiornamento dei loro POS.

Il Coordinatore della Sicurezza è sempre obbligatorio?

Concludiamo questo lungo articolo con una domanda che molti si pongono: ma con le nuove disposizioni normative il Coordinatore della Sicurezza è obbligatorio in tutti in cantieri? La risposta è ni.

Il D.Lgs. 81/08 prescrive l’obbligo di designare un Coordinatore della Sicurezza in tutti i cantieri in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più di un’impresa, oppure nei cantieri ove questa necessità si manifesti in corso d’opera (articolo 90, commi 3, 4 e 5). Tale vincolo non è cambiato, quindi nei cantieri in cui è realmente presente una sola impresa il Coordinamento della Sicurezza non è obbligatorio.

Tuttavia l’attuale emergenza sanitaria si colloca nelle fattispecie di cui al secondo articolo dell’allegato XI, che riporto di seguito:

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Questo implica che il Committente, per verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, non può più limitarsi a richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e la visura camerale, ma deve verificare la seguente documentazione (D.Lgs. 81/08, articolo 90, comma 9 e allegato XVII):

  • Dichiarazione organico medio annuo distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INSP, all’INAIL e alle casse edili
  • Dichiarazione relativa al contratto collettivo
  • Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
  • Documento di Valutazione dei Rischi, con il recepimento delle direttive del protocollo cantieri
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

Deve inoltre assumersi la responsabilità riguardo alla vigilanza in cantiere sul rispetto da parte dell’impresa esecutrice di tutte le normative in materia di sicurezza, compreso il protocollo cantieri per l’emergenza sanitaria da COVID-19. A tal proposito, è bene citare nuovamente il passaggio contenuto nell’introduzione del protocollo stesso, di cui abbiamo parlato all’inizio dell’articolo:

I committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;

Se non è presente alcun Coordinatore della Sicurezza, il compito di alta vigilanza nel cantiere, normalmente a carico del Datore di Lavoro, ricade interamente sul Committente. Come detto, questo paragrafo comporta responsabilità estremamente rilevanti da un punto di vista penale.

In assenza di un Coordinatore della Sicurezza, l’impresa non ha obbligo di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza), ma deve comunque avere un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in corso di validità, integrato con tutte le disposizioni del protocollo cantiere; il Committente deve richiederne copia, valutare se le misure prese siano idonee e verificare la loro attuazione in cantiere. Ma siamo sicuri che abbia le competenze per farlo? Non me ne vogliate, ma generalmente no, come io non sarei in grado di riparare il motore di un’auto.

Viene da se che, anche nella rarissima ipotesi in cui una sola impresa abbia effettivamente accesso al cantiere, il Committente si dovrebbe fare carico di una serie di adempimenti a cui difficilmente un non addetto ai lavori è in grado di far fronte. La mia raccomandazione è quindi di affidarsi comunque ad un professionista esperto nella gestione della sicurezza, quantomeno a livello di consulenza, tanto più in un periodo particolarmente delicato come quello attuale e con la maggiore mole di responsabilità stabilita dal protocollo cantieri. Se volete un’analisi specifica della vostra situazione, non esitate a contattarmi.

Fermo restando che, a mio modesto parere, la reale esistenza di cantieri con una sola impresa esecutrice sia una leggenda metropolitana tutta da dimostrare.